Ogni cittadino svizzero potrà votare sì, oppure no. Ma è di importanza essenziale – anche e soprattutto in fase di riflessione preliminare, cioè adesso – conoscere il testo esatto dell’iniziativa, perché è su quello che si vota e non sulle esternazioni/interpretazioni/affabulazioni/esecrazioni giornalistiche. Ecco dunque
L’INIZIATIVA
Pubblicata nel Foglio federale il 26.7.2011. I cittadini e le cittadine svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto chiedono, in virtù degli articoli 34, 136, 139 e 194 della Costituzione federale e conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (art. 68segg.) che
I
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 121 rubrica (nuova) Legislazione sugli stranieri e sull‘asilo
Art. 121a (nuovo) Regolazione dell‘immigrazione
1 La Svizzera gestisce autonomamente l‘immigrazione degli stranieri.
2 Il numero di permessi di dimora per stranieri in Svizzera è limitato da tetti massimi annuali e contingenti annuali. I tetti massimi valgono per tutti i permessi rilasciati in virtù del diritto degli stranieri, settore dell‘asilo incluso. Il diritto al soggiorno duraturo, al ricongiungimento familiare e alle prestazioni sociali può essere limitato.
3 I tetti massimi annuali e i contingenti annuali per gli stranieri che esercitano un‘attività lucrativa devono essere stabiliti in funzione degli interessi globali dell‘economia svizzera e nel rispetto del principio di preferenza agli Svizzeri; essi devono comprendere anche i frontalieri. Criteri determinanti per il rilascio del permesso di dimora sono in particolare la domanda di un datore di lavoro, la capacità d‘integrazione e una base esistenziale sufficiente e autonoma.
4 Non possono essere conclusi trattati internazionali che contraddicono al presente articolo.
5 La legge disciplina i particolari.
II
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:
Art. 197 n. 9 (nuovo)
9. Disposizione transitoria dell’art. 121a (Regolazione dell‘immigrazione)
1 I trattati internazionali che contraddicono all’articolo 121a devono essere rinegoziati e adeguati entro tre anni dall‘accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.
2 Se la legislazione d‘esecuzione relativa all‘articolo 121a non è entrata in vigore entro tre anni dall‘accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d‘esecuzione in via d‘ordinanza.