Se la legge è stata gabbata, speriamo almeno che il Gabbatore si manifesti! (red)

la-legge-e-uguale-per-tuttiINTERROGAZIONE AL CONSIGLIO DI STATO

Nella sua seduta del 24 settembre 2013 il Gran Consiglio aveva approvato le seguenti modifiche della Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare (respingendo invece il progetto governativo riguardante il numero massimo di allievi per classe a 22):

Art. 16a (scuola dell’infanzia)
Nelle sezioni con più di 22 allievi, o in altri casi particolari autorizzati dal Dipartimento, il Municipio ha la facoltà di assumere per tutto o parte dell’anno scolastico un docente di appoggio a orario parziale che coadiuvi il docente titolare.

Art. 25 cpv. 1 (scuola elementare)
Nelle sezioni monoclasse e biclassi con più di 22 allievi e nelle sezioni con tre o più classi, o in altri casi particolari autorizzati dal Dipartimento, il Municipio ha la facoltà di assumere per tutto o per parte dell’anno scolastico un docente di appoggio a orario parziale che coadiuvi il docente titolare tenendo eventualmente anche le lezioni di materie speciali.

Il 28 settembre 2014 il popolo ticinese aveva respinto l’iniziativa popolare sulle scuole comunali, che chiedeva, tra l’altro, la riduzione del numero massimo di allievi per classe a 20, confermando indirettamente quanto deciso dal Gran Consiglio nella seduta del 24 settembre 2013.

Dal 1° agosto 2015, sono entrate in vigore le seguenti modifiche del Regolamento delle scuole comunali:

Art. 16
La formazione delle sezioni di scuola dell’infanzia degli istituti scolastici avviene secondo il criterio generale di una sezione ogni 25 allievi e frazione di questo numero ma al minimo 13 allievi.
La formazione delle sezioni di scuola elementare negli istituti scolastici avviene secondo i seguenti criteri:
a) per le sezioni monoclassi minimo 13, massimo 25 allievi;
b) per le sezioni pluriclassi massimo 20 allievi.
Il dipartimento può autorizzare o imporre deroghe ai parametri sopraindicati.

Art. 30
Il Municipio può assumere un docente di appoggio affinché coadiuvi il docente titolare per ogni sezione di scuola dell’infanzia con più di 22 allievi.
Il Municipio deve assumere un docente di appoggio affinché coadiuvi il docente titolare per ogni sezione di scuola elementare con tre o più classi e ha la facoltà di farlo negli altri casi quando la sezione conta più di 22 allievi.
In altri casi particolari, il Dipartimento può autorizzare l’assunzione di un docente di appoggio al di fuori dei parametri di cui ai cpv. 1 e 2.
L’onere del docente di appoggio è compreso tra 10 e 16/32 dell’orario settimanale d’insegnamento.
L’attività del docente di appoggio si svolge al massimo in due sedi; in tal caso non è ammesso il cumulo di altri incarichi d’insegnamento ad eccezione di compiti previsti per il docente di lingua e di integrazione scolastica.

Le norme regolamentari più sopra citate non rispettano quanto deciso in sede parlamentare. Difatti, secondo il regolamento emanato dal Governo, per le sezioni di scuola elementare con tre o più classi il Municipio deve far ricorso al docente di appoggio, quando la legge invece garantiva la facoltà decisionale caso per caso all’autorità comunale. Inoltre, il fatto che la biclasse, secondo il regolamento, debba avere un massimo di 20 allievi è in contrasto con l’art. 25 della Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare, ciò che, tra l’altro, crea un’incoerenza tra scuola dell’infanzia e scuola elementare, quando invece la legge pone il tutto sullo stesso piano (stesso trattamento con 22 e più allievi). Di conseguenza, le nuove norme regolamentari, che avrebbero dovuto essere di semplice esecuzione / applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di legge (giacché i nuovi art. 16a e 25 della Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare non davano spazio decisionale alcuno a livello di regolamento), impongono indebitamente il docente di appoggio per le sezioni di scuola elementare con tre o più classi e (decretando un massimo di 20 allievi per sezione biclasse) rendono superflua la disposizione di legge che prevede la possibilità del docente di appoggio nella biclasse con almeno 22 allievi. Tutto ciò avrà evidentemente un costo aggiuntivo importante rispetto alla soluzione decisa in sede parlamentare.

In esito a quanto esposto, considerata la violazione di decisioni prese democraticamente in sede parlamentare (con l’avallo indiretto del popolo), la mancanza di rispetto dell’autonomia comunale che la legge lasciava nella scelta sull’impiego del docente di appoggio nel caso concreto e le chiare incoerenze create dalle nuove disposizioni regolamentari, si chiede:

1) Condivide il Consiglio di Stato che le nuove disposizioni regolamentari non rispettano quanto deciso nella seduta di Gran Consiglio del 24 settembre 2013 (art. 16a e 25 della Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare)?
2) Ritiene il Consiglio di Stato di dover abrogare i nuovi disposti regolamentari laddove non rispettano quanto previsto a livello di legge? In che tempi?
3) Ritiene il Consiglio di Stato di dover informare immediatamente i Municipi della situazione creatasi, onde evitare che si faccia capo a docenti di appoggio laddove non necessario?
4) Se quanto richiesto con la terza domanda non fosse più possibile (visto l’imminente inizio dell’anno scolastico), si chiede una valutazione dei costi aggiuntivi creati dalle disposizioni regolamentari che non rispettano il teste di legge.

Maristella Polli e Claudio Franscella, deputati al Gran Consiglio