Interrogazione di Lara Filippini, granconsigliera UDC

Alle nostre latitudini si tratta ancora di un fenomeno abbastanza contenuto, ma sta in genere aumentando: la querulomania[1].

Tale comportamento è una tendenza patologica, che rientra nel quadro di un’anomalia della personalità o di una sindrome di natura psicotica, ad avanzare rivendicazioni continue e per lo più non fondate. In genere alla base c’è un fattore scatenante derivante dal trattamento forse insoddisfacente di una questione da parte delle autorità statali, che poi portano queste persone a ritenersi “vittime del sistema”.

La querulomania, se non affrontata immediatamente, comporta notevoli spese per lo Stato dal profilo amministrativo: è vero che le richieste spesso “non stanno né in cielo né in terra”, tuttavia occorre aprire fascicoli, allestire incarti, preparare decisioni, inviare le stesse, ecc. Da qualche anno in Ticino un ex candidato al Consiglio comunale in un Comune del Luganese e sua moglie agiscono a vari livelli comunale, cantonale e federale, provocando inutilmente spese. Analogamente una signora, che peraltro vanta una licenza in giurisprudenza in un’università italiana, la cui espulsione dalla Svizzera è definitiva, avvia diverse procedure del tutto insensate nei confronti di varie persone e autorità.

I Codici di rito proscrivono la querulomania. Si citano, senza pretesa di esaustività, l’art. 132 cpv. 3 CPC, 110 cpv. 4 CPP, art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG e 12 LPAmm. Il diritto federale sembra essere più esplicito del diritto cantonale.

Nell’interesse dei cittadini contribuenti e di tutte quelle persone che veramente hanno bisogno di un aiuto dello Stato mi permetto porre le seguenti domande al Consiglio di Stato:

1)        Nel rispetto della protezione dei dati e della personalità, quale è il numero di persone che nel 2019, 2020 e quest’anno agiscono/hanno agito sistematicamente dinanzi ad autorità cantonali con atti querulomani?

2)        È possibile quantificare (stima) il costo per il Cantone per questi atti?

3)        Ritiene auspicabile il Consiglio di Stato migliorare le basi legali nel diritto cantonale per la gestione del fenomeno della querulomania?

4)        Ad oggi come è trattata la querulomania da parte del Cantone? Esiste un protocollo di azione ad uso delle autorità amministrative cantonali e comunali?

5)        Il Tribunale di appello, in modo particolare la Camera di protezione, e le autorità regionali di protezione (ARP) hanno elaborato un piano di azione?

6)        Nell’interesse delle stesse persone (tutela patrimonio finanziario, ecc.), ritiene opportuno il Consiglio di Stato implementare (a livello di legge/ARP o altro) una misura di blocco che permetta poi a tutte le autorità di archiviare senza risposta la corrispondenza (analogamente ai divieti di entrata nelle case da gioco, negli stadi o negli esercizi pubblici)?

7)        A conoscenza del Consiglio di Stato esiste in merito ai querulomani una prassi federale o in altri Cantoni nell’affrontare la questione?


[1] https://www.treccani.it/vocabolario/querulomania/