(fdm) Dubitiamo assai che questa più che ragionevole – diremmo addirittura doverosa – interpellanza possa sortire qualche effetto positivo. Colpisce (l’abbiamo già scritto ma… repetita iuvant) la totale impotenza dei cittadini di fronte a un “fatto compiuto” del genere.

NOTA.  Sull’atteggiamento delle autorità comunali restiamo molto perplessi. Come e quanto si sono opposte?

 

INTERPELLANZA AL CONSIGLIO FEDERALE

La Confederazione ha avviato i lavori di trasformazione dell’ex caserma di Losone in centro asilanti. Ciò malgrado la forte opposizione della popolazione locale, giustamente preoccupata per le conseguenze negative che una struttura di questo tipo porta sulla qualità di vita degli abitanti della regione, oltre che – nel caso concreto – sulla sua valenza turistica.

I lavori sono inoltre iniziati prima che il tribunale federale si determinasse (in senso negativo) sulla concessione dell’effetto sospensivo ad un ricorso presentato contro l’insediamento della nuova struttura presunta provvisoria.

Chiedo al lod. Consiglio federale:

– Come si giustifica dal profilo della legalità l’inizio dei lavori prima che il TF si sia determinato (in senso negativo) sulla concessione dell’effetto sospensivo?

– L’insediamento di un centro asilanti contro la volontà degli abitanti è una priorità tale da giustificare che vengano disatteso il principio della legalità?

– Non sarebbe invece più opportuno prendere misure più incisive per frenare l’arrivo di clandestini, ad esempio la sospensione dell’applicazione degli accordi di Schengen?

– Che garanzie ci si sono che la durata massima di 3 anni del nuovo centro asilanti, che giustifica l’applicazione dell’articolo 26 a cpv 1 LAsi che permette alla Confederazione di bypassare le autorità cantonali e comunali, venga effettivamente mantenuta e che non si invocherà l’ennesima “emergenza” per trasformare il provvisorio in permanente?

– Oppure tra tre anni si farà ricorso ad una nuova procedura in base all’art 26 a cpv 1 LAsi per aprire un altro centro in un’altra località ticinese che avrà la sfortuna di venire prescelta (e di ospitare una struttura della Confederazione)?

– Quali sono i limiti entro i quali un intervento edilizio può essere ritenuto di esigua entità, rispettivamente di importanza secondaria, e che quindi permettono l’applicazione dell’art 26 a LAsi e di conseguenza lo scavalcamento dell’autorità comunale e cantonale da parte della Confederazione? Chi li stabilisce?

– Nel caso esistessero dei dubbi circa l’ “esiguità” e l'”importanza secondaria”, la Confederazione interpellerebbe le autorità cantonali e comunali “sua sponte” o ci si attende che siano i comuni e/o i cittadini attivamente legittimanti a farsi parte diligente?

Lorenzo Quadri, consigliere nazionale, Lega dei Ticinesi