La segreteria della Commissione della concorrenza apre un’inchiesta preliminare relativa alla costruzione di una rete in fibra ottica nella regione di Ginevra. Alcune clausole del contratto di cooperazione tra i Services industriels de Genève e Swisscom sono state sottoposte alla segreteria per esame nell’ambito di una cosiddetta procedura d’opposizione. Per alcune di queste clausole non si possono escludere dei dubbi da un punto di vista del diritto sulla concorrenza.
Nell’ambito di una procedura d’opposizione, i Services industriels de Genève hanno annunciato alle autorità della concorrenza il loro contratto di cooperazione con Swisscom per esame. La segreteria della Commissione della concorrenza apre un’inchiesta preliminare, perché esiste il rischio, che le clausole sottoposte ad esame possano condurre ad una riduzione della concorrenza.
Con la costruzione di una rete in fibra ottica multipla, che permette ad ogni partner coinvolto nella cooperazione di avere il controllo completo su almeno una fibra ottica, le parti volevano creare le basi per la concorrenza sull’insieme della rete. Secondo una prima valutazione, alcune clausole della convenzione di cooperazione potrebbero tuttavia ridurre o addirittura sopprimere la concorrenza voluta a scapito dei consumatori finali. All’inizio di gennaio di quest’anno, la segreteria ha già aperto un’inchiesta preliminare sulla costruzione di una rete in fibra ottica nella regione della città di San Gallo.
Secondo l’articolo 49 capoverso 3 lettera a della legge sui cartelli, in caso di dubbi sulla conformità con il diritto della concorrenza di comportamenti previsti e di contratti, le imprese possono annunciare tali fattispecie alle autorità della concorrenza . Negli ultimi mesi sono stati trasmessi alle autorità della concorrenza diversi annunci relativi a cooperazioni tra diverse imprese cittadine di fornitura d’elettricità e Swisscom. In principio, le autorità della concorrenza non mettono in questione né la costruzione comune né la gestione di una rete in fibra ottica. Tuttavia, se esse arrivano, come in questo caso, alla conclusione che per alcune clausole esistono dei dubbi da un punto di vista del diritto della concorrenza, allora è necessario aprire una procedura entro il termine di cinque mesi.