Il procuratore generale John Noseda ha emesso oggi un decreto di abbandono a vantaggio dei 7 membri del CdA dell’Ente Ospedaliero, tra i quali come noto figurano il consigliere di Stato Paolo Beltraminelli e i granconsiglieri Bignasca e Caverzasio. Era ipotizzata l’accusa di favoreggiamento nel recente e notissimo caso del vice-primario della Carità.

Il Ministero Pubblico  ha avviato d’ufficio, lo scorso 8 settembre 2014, un’istruttoria in margine alla vicenda delle fatturazioni irregolari avvenute all’Ospedale La Carità di Locarno, e questo in base a notizie apprese pubblicamente tramite i media e non a seguito di una formale denuncia. Oggetto di quest’indagine promossa dal Procuratore Generale John Noseda, era la mancata segnalazione dei fatti  alla Magistratura. Nel caso specifico, si trattava di verificare se, e nei confronti di chi, si potesse ipotizzare il reato di favoreggiamento per tale omessa denuncia.

Giova precisare che, in seguito all’introduzione del nuovo Codice di procedura penale svizzero (2011), il Legislatore cantonale non ha introdotto l’obbligo di denuncia per i membri dei Consigli d’Amministrazione degli Enti pubblici, mantenendolo però per i membri dei tre poteri dello Stato (Gran Consiglio, Consiglio di Stato e altri Magistrati), e ciò in relazione a possibili reati di azione pubblica dei quali essi vengono a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni.

Dal profilo giuridico può pertanto apparire contraddittoria la posizione dei membri del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio nominati in senso ai Consigli di amministrazione degli Enti pubblici, ma dall’esame degli atti e dalla ricostruzione della procedura adottata in seno all’EOC dopo la scoperta delle fatturazioni irregolari a Locarno, è emerso che la scelta di denunciare l’accaduto al Ministero Pubblico non è stata scartata. Essa è stata tenuta solo in sospeso in attesa di farla nel momento opportuno dopo aver completato le verifiche contabili necessarie per ottenere il rimborso degli importi sottratti, e soprattutto per garantire il funzionamento del reparto di chirurgia implicato.

Dal profilo giuridico, ciò comporta l’esclusione del reato di favoreggiamento, sia dal profilo oggettivo sia dal profilo soggettivo, non esistendo di fatto gli estremi né per il dolo diretto né per il dolo eventuale. Nessuno dei membri del Consiglio d’amministrazione dell’EOC ha infatti perseguito interessi personali, bensì l’intento comune di non compromettere i servizi ospedalieri.”