Pubblichiamo integralmente l’intervento in aula dell’on. Lara Filippini, UDC (gruppo la Destra), relatrice di minoranza. Un discorso forte e appassionato che – com’era prevedibile – si è trovato di fronte a un muro.

* * *

PRIMA I NOSTRI

Presidente, consiglieri di Stato, colleghe e colleghi,

Permettetemi di esordire parafrasando Albert Einstein: “Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la fa”.

Il 4 settembre 20 16 la popolazione ticinese ha approvato con il 57% l’iniziativa popolare costituzionale “Prima i Nostri”.

Sin da subito, quasi avessimo peccato di aver voluto far qualcosa di concreto per la popolazione ticinese, ci è stato “intimato” di produrre qualcosa per applicare “Prima i Nostri”.

Il mio rapporto dimostra che, così come per il blocco dei permessi, ciò che gli altri tre relatori del rapporto di maggioranza liquidano con un semplice “sa po mia” invece si può fare, basta volerlo, basta osare, il popolo vuole noi dobbiamo rispondere; lavarcene le mani modello Ponzio Pilato non si può!

Il Consiglio federale ed entrambe le camere Federali hanno dato il loro benestare all’iniziativa ritenendola conforme alla Costituzione Federale.

La questione cardine qui è di certo la gerarchia delle norme e quanto ciò possa influire o no, la nostra posizione al riguardo dell’iniziativa.

Uno Stato, attraverso il proprio diritto interno, gestisce in modo autonomo la posizione delle norme, in particolare per quel che riguarda la posizione del diritto internazionale in seno alla gerarchia delle proprie norme.

Nel 1990 la Svizzera ha firmato la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, la quale ne esige sì il rispetto, ma non regola assolutamente la questione del rango, limitandosi a prescrivere agli Stati di garantire quest’assunto, com’è a loro carico.

In caso di violazione di un trattato lo Stato ne assumerà la propria responsabilità internazionale conformemente al diritto internazionale, sospendendo o denunciando unilateralmente il trattato e rimettendosi al tavolo delle trattative per trovare nuovi accordi.

In Svizzera, nondimeno, nella gerarchia delle norme viene prima la Costituzione federale, e seguono poi le leggi federali e le ordinanze. Va da sé quindi, che il diritto federale prevale su quello cantonale e, se del caso, sarà proprio il legislatore federale a dover mettere il punto fine a tutta la questione.

Ma in Svizzera qual è il rango del diritto internazionale? Quale quello dei trattati internazionali rispetto alla Costituzione federale e quale rispetto alle leggi federali?

Certo, la Confederazione e i cantoni rispettano il diritto internazionale, ma non si può di certo concludere con assoluta certezza che la Costituzione riconosca senza riserve una sorta di primato del diritto internazionale.

Infatti la Confederazione, nel suo rapporto datato 5 marzo 2010 sulla “relazione tra il diritto internazionale e il diritto nazionale”, evidenzia che non si può dedurre una regola generale per la soluzione di “conflitti” fra le norme di uno Stato (diritto interno) e il diritto internazionale.

In sintesi dunque, non è affatto vero, come i relatori di maggioranza vogliono far credere, che il diritto in materia sia chiaro e esaustivo, anzi, lascia è piuttosto lacunoso, per cui, ci lascia un certo margine di manovra che noi dobbiamo assolutamente utilizzare. Ce lo chiede il popolo ticinese!

La questione invece del rango tra la Costituzione federale e i trattati internazionali è più complessa. Infatti,quando un trattato internazionale non contiene norme di diritto cogente – visto che la Costituzione non contiene una norma chiara e assoluta in tal senso – va stabilito in che misura il legislatore debba attenersi alle norme di diritto internazionale.

Una corrente dottrinale infatti stabilisce tre punti nei quali la Costituzione federale ha preminenza sul diritto internazionale:

a) se la norma costituzionale è posteriore sia alla norma di diritto internazionale che all’adozione dell’art.190;
b) se la norma internazionale intacca principi o valori fondamentali interni;
c) se la norma costituzionale è posteriore al diritto internazionale e, dunque, il costituente ha violato scientemente il diritto internazionale.
Nella pratica, vi porto un esempio più che concreto, ancora in essere, che dimostra come, quando la Confederazione vuole tutelare i propri interessi interni, applica la Costituzione federale ritenendola di rango superiore, seppur in aperto contrasto con il diritto internazionale.

Negli anni ’80, la Svizzera aveva concluso diversi trattati internazionali bilaterali che escludevano, esplicitamente o implicitamente l’introduzione di una tassa sul traffico pesante. Eppure, il 26 febbraio 1984, il popolo ha accettato, e di conseguenza è stato poi adottato, l’art 196 cpv 2 Cost. (art. 17 DT a Cost.) che permette alla Confederazione di percepire una tassa sul traffico pesante per l’uso delle strade.

La violazione del diritto internazionale e le pressioni subite furono molteplici, ma non tali da far desistere i nostri legislatori, tant’è che non solo dal 1° gennaio 1985 a oggi la tassa viene ancora percepita, ma altresì nel 1994, popolo e Cantoni, le conferirono addirittura una base legale costituzionale duratura (art. 85 Cost.)

Come potete notare, laddove c’erano interessi interni, non abbiamo avuto alcun timore ad ancorare nella Costituzione e dare una base legale solida a misure contrastanti il diritto internazionale. Quindi, cosa c’è di più importante oggigiorno che proteggere adeguatamente l’accesso al mondo del lavoro dei ticinesi?

Se ciò non bastasse poi a convincere i più reticenti ad abbandonare il partito preso, addentriamoci nella questione del rango tra la Costituzione federale e l’accordo sulla libera circolazione delle persone. La sentenza del Tribunale federale, denominata “Schubert”, del 1973 – peraltro poi confermata a più riprese da successive e numerose giurisprudenze – sancì che il legislatore federale, può, in piena cognizione di causa, emanare norme contrarie al diritto internazionale laddove si tratti di salvaguardare interessi molto importanti. E, nuovamente, vi chiedo: non è forse un interesse molto, anzi, estremamente importante, salvaguardare il nostro mercato del lavoro anche a livello cantonale?

Nel capitolo sulla gerarchia e sulla giurisdizione costituzionale si sottolinea come l’attuale prassi adottata dal Tribunale federale sia tutt’altro che scontata e univoca, posizione ambigua e ballerina verosimilmente dettata da certe contraddizioni esistenti fra la Costituzione federale, il diritto nazionale e i trattati internazionali.

Altresì, attiro la vostra attenzione sul fatto che la legge proposta è perfettamente rispettosa della Costituzione federale che include oggi l’articolo 121a, quindi, nulla osta all’adozione della stessa dal punto di vista giuridico. Eventuali contestazioni di carattere puntuale che potrebbero essere sollevate in caso di ricorso, dovranno essere risolte dal Tribunale federale che però, come detto, non adotta necessariamente gli stessi pesi e le stesse misure. Di conseguenza, non tocca a questo gremio anticiparne le eventuali sentenze, dando arbitrariamente per scontato che smentirebbero non solo la nostra legislazione, bensì addirittura la Costituzione federale. Gli esempi riportati dimostrano che un certo margine di manovra esiste e quindi, fino a prova del contrario – nella fattispecie una precisa e motivata sentenza a seguito di un eventuale ricorso – il dovere del Legislativo di questo cantone è quello, ancora una volta, di emanare una legge che ottemperi il più possibile il mandato che il popolo gli ha affidato accettando l’iniziativa “Prima i nostri!”.

In conclusione, guardando di nuovo nello specifico al Ticino, è innegabile che, tolti i contingenti e tutta una serie di paletti volti a proteggere il mercato del lavoro di pari passo all’aumento dei frontalieri – secondo le ultime statistiche oggi oltre le 65’000 unità – il deperimento lavorativo e sociale è sotto gli occhi di tutti e non possiamo voltare la faccia facendo finta di nulla.

Il legislatore può, in piena cognizione di causa, emanare norme contrarie al diritto internazionale quando si tratta di salvaguardare interessi molto importanti. Sfido chiunque in quest’aula a sostenere il contrario, quando nella scorsa seduta di Gran Consiglio per l’iniziativa sui permessi che, bene o male, fa leva sulle stesse tematiche, si è deciso proprio in questo senso. Ho sentito parlare in quell’occasione di flessibilità quando si tratta di proteggere il nostro mercato del lavoro, di non preoccuparsi di un po’ più di burocrazia, perché ciò che tornerà indietro sarà mille volte più, dunque oggi vi chiedo di essere coerenti e di sostenere il presente rapporto di minoranza. Dimostrate ai ticinesi che la loro voce, il loro voto, la loro vita lavorativa e sociale per voi conta!

Lara Filippini, granconsigliera UDC, relatrice di minoranza