Titolo originale: Quale privacy per gli studenti?

Siamo giunti, come di consueto, anche quest’anno alla fine di un anno scolastico e nei Licei del Cantone, gli studenti, vengono invitati a verificare la loro promozione (o non promozione) in apposite affissioni sugli albi della scuola, visibili a chiunque.

Secondo la Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) del 19 giugno 1992 (Stato 1° gennaio 2014) il cui scopo è (Art.1) “proteggere la personalità e i diritti fondamentali delle persone i cui dati sono oggetto di trattamento”, ed in particolar modo in riferimento all’Art. 3 punti:

“e. trattamento: qualsiasi operazione relativa a dati, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la conservazione, l’utilizzazione, la modificazione, la comunicazione, l’archiviazione o la distruzione di dati;

f. comunicazione: il fatto di rendere accessibili i dati, ad esempio l’autorizzazione della consultazione, la trasmissione o la diffusione;”

Il consenso, quando è necessario, deve sempre essere libero, informato e fornito per iscritto, in modo chiaramente distinguibile, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro.

Il titolare del trattamento, a sua volta, deve essere in grado di dimostrare che l’interessato l’ha prestato, e l’interessato ha diritto di revocarlo, in qualsiasi momento, e di tale diritto di revoca deve essere informato.

In pratica gli enti pubblici devono dimostrare di aver ricevuto un’autorizzazione al trattamento dei dati, in maniera inequivocabile e comprensibile per l’interessato.

Per le facoltà concesse chiediamo quindi al Lodevole Consiglio di Stato:

  • Secondo quanto recita la LPD, viene rispettata la privacy degli studenti, riguardo il loro essere o meno promossi?
  • Agli studenti, o ai loro genitori, viene richiesta l’autorizzazione alla trasmissione e diffusione dei dati inerenti i loro risultati scolastici o riguardo dati sensibili in modo inequivocabile e comprensibile?
  • Nel caso la diffusione dei dati, da parte di genitori e allievi, venisse rifiutata, come si pone la scuola in questi casi?
  • Non si ritiene che la comunicazione riguardo l’esito dell’anno scolastico o ad altri dati riguardanti gli alunni, possa venir comunicata ai diretti interessati in altro modo?

Sara Beretta Piccoli, Raffaele De Rosa, Alex Pedrazzini