Per il suo ricorso Ghiringhelli manifestamente si è avvalso della collaborazione di un costituzionalista di alta competenza.

Come il Governo possa permettersi di definire “contraria al diritto federale” una iniziativa giudicata, chiarissimamente, ricevibile dal Gran Consiglio rimane un assoluto mistero. Ma il Consiglio di Stato non mancherà di attivare i suoi servizi giuridici, che consiglieranno il da farsi.

Attendiamo gli sviluppi della situazione e pubblichiamo integralmente il corposo testo del ricorso.

* * *

RECLAMO/RICORSO al Consiglio di Stato

Contro gli atti di procedura preparatoria (art. 133 LEDP)

 

Riguardante l’opuscolo informativo dell’iniziativa popolare “”Le vittime di aggressioni non devono pagare i costi di una legittima difesa”;

A complemento della lettera del 17 gennaio 2020, che d’ufficio va considerato ricorso;

 

M O T I V A Z I O N I

1.

Contro ogni atto del Consiglio di Stato o di un’istanza subordinata nella procedura preparatoria delle votazioni o elezioni e in materia di iniziativa, referendum o revoca può essere interposto reclamo al Consiglio di Stato; la decisione su reclamo è definitiva, riservato il diritto federale (art. 133 cpv. 3 LEDP). Per atti della procedura preparatoria si intendono quelli compiuti fino alla chiusura delle operazioni di voto (art. 133 cpv. 1 LEDP). Il termine è di tre giorni a decorrere da quello in cui è stato compiuto l’atto che si intende impugnare o dalla scoperta del motivo di impugnazione (art. 133 cpv. 5 LEDP). Il ricorrente ha ricevuto il materiale di voto giovedì 16 gennaio 2020 verso mezzogiorno, e il giorno dopo ha inviato immediatamente una lettera di protesta al Consiglio di Stato, per quanto attiene all’opuscolo della votazione contenuto con il materiale di voto. Ora, tale scritto che contiene aspetti di merito, deve già essere considerato quale reclamo. Il reclamo è senz’altro tempestivo, tenuto conto del fine settimana. Il ricorrente, promotore dell’iniziativa e cittadino avente diritto di voto in materia cantonale è senz’altro legittimato a ricorrere.

2.

La giurisprudenza del Tribunale federale in merito alla corretta informazione da parte dell’autorità di cui all’art. 34 cpv. 2 Cost. è stata recentemente ribadita dall’Alta Corte nella DTF 145 I 207 consid. 2.1, che per praticità si riprende in originale:

L’art. 34 al. 2 Cst. protège la libre formation de l’opinion des citoyens: il garantit ainsi aux citoyens qu’aucun résultat de vote ne soit reconnu s’il ne traduit pas de façon fidèle et sûre l’expression de leur libre volonté. Chaque citoyen doit pouvoir se déterminer en élaborant son opinion de la façon la plus libre et complète possible et exprimer son choix en conséquence. La liberté de vote garantit la sincérité du débat nécessaire au processus démocratique et à la légitimité des décisions prises en démocratie directe (ATF 145 I 1 consid. 4.1 p. 5; ATF 143 I 78 consid. 4.3 p. 82 et les références citées).

(…) Selon la jurisprudence, le résultat d’une votation est faussé lorsque les citoyens ont été informés de manière erronée sur le but et la portée du projet soumis au vote. Il est interdit de passer sous silence des éléments importants pour la décision du citoyen ou de reproduire de manière inexacte les arguments des adversaires du référendum ou de l’initiative (cf. ATF 139 I 2 consid. 6.2 p. 13 s. et les références citées; ATF 138 I 61 consid. 6.2 p. 82).

Le principe de la transparence exige par ailleurs que s’il existe des incertitudes significatives lors de l’évaluation de la situation de départ, celles-ci soient clairement présentées comme telles (rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 15 septembre 2006 précité, FF 2006 8779, 8791; cf. arrêt 1C_385/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2.5 et les références in ZBl 2013 p. 524, où il est essentiel que les citoyens, se fondant sur les données se trouvant à leur disposition, puissent reconnaître l’absence de fiabilité des prévisions et des chiffres; cf. aussi ATF 138 I 61 consid.

8.6 p. 92 ss.; voir aussi arrêt 1P.280/1999 du 7 décembre 1999, in DEP 2000 p. 142, in RDAF 2001 I p. 513 où les informations précédant le vote avaient exposé certains pronostics quant au trafic aérien, pronostics qui se sont révélés par la suite largement insuffisants). Ces principes constitutionnels valent d’autant plus pour les explications du Conseil fédéral avant une votation qu’ils sont désormais expressément prévus par la LDP (cf. ATF 138 I 61 consid. 6.3 p. 84 et les références).

3.

Ora, chiaramente l’opuscolo informativo non rispetta questi canoni, perché si mette a riesaminare liberamente la decisione di ricevibilità del Gran Consiglio.

Come noto, la conformità con il diritto superiore (quindi sostanzialmente con il diritto federale) è condizione necessaria per la ricevibilità di un’iniziativa come quella qui in parola. Ciò è sancito a livello cantonale dall’art. 38 della Costituzione ticinese. In altre parole se l’iniziativa violasse il diritto federale, la stessa non sarebbe ricevibile e sulla stessa non si potrebbe votare. A livello legislativo tale condizione è desumibile dall’art. 102 LEDP. Entrambe le disposizioni, che sostanzialmente hanno gli stessi contenuti, conferiscono al Gran Consiglio il compito di esprimersi su questo aspetto.

Nel caso concreto tale verifica è stata effettuata e il Gran Consiglio ha formalmente decretato la ricevibilità dell’iniziativa con atto 29 maggio 2017, pubblicato sul BU del 2 giugno 2017. Questo decreto non è stato oggetto di contestazioni dinanzi al Tribunale federale.

Al riguardo è importante ricordare anche che giusta l’art. 107 cpv. 3 LEDP “La Cancelleria dello Stato trasmette la domanda di iniziativa al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato contemporaneamente alla pubblicazione del risultato nel Foglio ufficiale” e che, giusta il successivo cpv. 4, “Il Consiglio di Stato comunica entro due mesi se intende esprimersi con un rapporto entro un termine di nove mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa”. Come risulta dall’atto pubblicato sul FUCT del 1° aprile 2016 (n. 47/2016, pag. 5413), tale invio al Consiglio di Stato è effettivamente avvenuto subito e, secondo gli atti che mi sono noti, il Consiglio di Stato non ha censurato la ricevibilità dell’iniziativa (perlomeno il rapporto 17 maggio 2017 non indica alcuna contestazione in questo senso da parte del Consiglio di Stato).

A scanso di equivoci è bene rilevare che quello sulla ricevibilità è un decreto emanato dalla (sola) autorità competente e che nel caso concreto esso è stato adottato con cognizione di causa, dato che lo stesso specifica che la decisione del Gran Consiglio è avvenuta “visto il rapporto 17 maggio 2017 della Commissione della legislazione” e “ dopo discussione”.

Da un profilo del merito, il Gran Consiglio ha deciso che l’iniziativa era ricevibile non “a naso” o con esame sommario, ma dopo aver chiesto (almeno a due riprese) dei pareri al proprio consulente giuridico ed averlo confrontato con possibili critiche (queste sono direttamente desumibili dal predetto rapporto 17 maggio 2019).

Considerata tale decisione formale del Gran Consiglio, è un fatto al quale tutti (le altre autorità in primis) devono attenersi. Sulle questioni di merito si potrà se del caso ritornare dopo (vedi punto 7), ma è opportuno rilevare che comunque è fuori luogo, dato che la decisione prevista da Costituzione e legge è stata adottata, senza che contro la stessa siano state presentate censure.

4.

Gli atti successi alla decisione di ricevibilità sono anche eloquenti.

Come noto dopo aver deciso positivamente sulla ricevibilità dell’iniziativa, il Gran Consiglio si deve esprimere sul merito della stessa. Segnatamente, giusta gli art. 37 ss. della Costituzione, rispettivamente 108 LEDP, esso deve decidere se intende accogliere o respingere l’iniziativa, rispettivamente se intende presentare un controprogetto. Concretamente, se respinge l’iniziativa, esso esprime una raccomandazione al popolo. Nella fattispecie, ciò è avvenuto regolarmente con il decreto 16 settembre 2019.

In questa (seconda) fase le decisioni del Gran Consiglio sono essenzialmente politiche, dato che si tratta di decidere che cosa fare dell’iniziativa. In ogni caso, decidendo di sottoporre l’iniziativa al voto popolare, il Gran Consiglio ha sostanzialmente ribadito la ricevibilità della stessa, già che è chiaro che un’iniziativa contraria al diritto federale non può essere sottoposta a votazione popolare.

5.

L’opuscolo informativo allegato al materiale di voto non è conforme alla garanzia della corretta informazione, della mancanza di oggettività e del divieto di influenzare indebitamente i votanti, nei seguenti punti:

  • La marginale in grassetto “Violazione del diritto federale” contiene un’affermazione che è incompatibile con la votazione medesima, già che se vi fosse violazione del diritto federale, l’iniziativa non sarebbe stata ricevibile. Non si tratta qui di entrare nel dettaglio delle motivazioni esposte. Il carattere assoluto della marginale in grassetto, già solo preso di per sé stesso, è oggettivamente tale da far credere al cittadino votante che l’iniziativa è contraria al diritto federale: fatto che – come rilevato sopra – il Gran Consiglio ha ritenuto espressamente non essere
  • Le motivazioni del testo che fronteggia la sopraccitata marginale sono presentate in modo assoluto e generalmente valido. Se da un lato non si può escludere che in un caso concreto si verifichi una fattispecie configurante una violazione del diritto federale, le frasi contenute nell’opuscolo inducono a ritenere che tale violazione sia sempre e forzatamente data. Se mai il Governo doveva affermare tale assunto in un approccio dubitativo o al condizionale.
  • Ancor più grave, contrario alla realtà e fuorviante è infine la connessione derivante dalla frase successiva al capoverso in parola, allorquando subito sotto il paragrafo intitolato “Violazione del diritto federale” si è scritto che “Per queste ragioni, Governo e parlamento raccomandano di votare NO all’iniziativa popolare.” In altre parole l’opuscolo induce a credere che anche il Parlamento ritenga l’iniziativa contraria al diritto. Ciò che, come rilevato più sopra, è però contrario alla realtà delle cose. Come verrà evidenziato nel seguito, se anche fosse il solo Consiglio di Stato ad avere tale opinione, nulla cambierebbe, dato che una siffatta affermazione non può essere fatta per le ragioni che verranno esposte nel seguito.

6.

Come rilevato più sopra, il Consiglio di Stato non ha mai sostenuto che l’iniziativa violasse il diritto federale. La questione è tuttavia irrilevante, dato che se anche lo avesse fatto o lo ritenesse, il Consiglio di Stato dovrebbe ora attenersi alla decisione espressa dall’organo costituzionalmente preposto, ossia dal Gran Consiglio.

Scopo dell’opuscolo è di esporre le ragioni politiche sulla posizione assunta in merito all’iniziativa: accettazione, reiezione o controprogetto. In altre parole l’opuscolo deve affrontare la questioni legate al decreto 16 settembre 2019 del Gran Consiglio. Queste sono state a loro volta precedute dal rapporto di maggioranza (e da quello di minoranza).

I tre punti appena citati (punto 5) sono certamente tali da indebitamente influenzare il votante, inducendolo a respingere l’iniziativa a prescindere da valutazioni politiche, ma credendola, perché indotto illecitamente dal Consiglio di Stato, contraria al diritto federale.

7.

Erroneo è il richiamo alla parità di trattamento, argomento giuridico che attiene anch’essa alla ricevibilità dell’iniziativa. Usato a sproposito questo argomento, la parità di trattamento riguarda non solo fattispecie, ma soprattutto persone. Nel caso in esame la copertura dei costi è data per una precisa fattispecie a tutti i cittadini che adempiono determinati requisiti. Non si vede quindi quale disparità possa esservi. Di certo può esservi disparità se si trattano in modo differente casi differenti (per esempio perché non viene data copertura per procedure riguardanti altri reati). In effetti è noto che configura disparità di trattamento non solo il trattare in modo differente casi uguali, ma anche il trattare in modo uguale casi differenti.

In sostanza la copertura dei costi configura una prestazione dello Stato, come lo è un sussidio. Nella misura in cui le regole per l’ottenimento di detta prestazione sono chiare e non discriminatorie, non si vede per quale ragione ciò non dovrebbe essere possibile. Si tratta di una questione di mera scelta politica.

Per quanto attiene alla questione dei costi, che il Cantone ha paura di dover assumere, gli stessi atti del Gran Consiglio fanno atto che in passato i casi sono stati numericamente molto ridotti. Il fatto che siano ridotti non toglie che per il singolo coinvolto la questione possa essere molto importante, per evitare che ai problemi di essere stato coinvolto suo malgrado in una tale situazione, sia aggiungano quelli dei costi della difesa penale.

Il Gran Consiglio ha affermato che il diritto federale fornisce garanzie addirittura più ampie di quelle previste dall’iniziativa. Se così fosse, non si vede come possa essere in contrasto con il diritto federale un’iniziativa che chiede al Cantone di offrire a cittadini prestazioni meno estese. In realtà lo scopo dell’iniziativa non è certo quello di offrire ai cittadini prestazioni meno estese di quelle già previste dalla legge federale (cosa che fra l’altro non sarebbe possibile) bensì quello di aggiungere a livello cantonale una prestazione supplementare (cioè un rimborso integrale delle spese anziché una parziale indennità) rispetto al minimo già previsto a livello federale.

8.

Rinuncio a chiedere la ristampa dell’opuscolo, come sarebbe stato nel mio diritto, onde evitare costi a carico degli incolpevoli contribuenti. In caso di rinvio della votazione, come chiesto di seguito in linea subordinata, l’opuscolo andrebbe invece ovviamente ristampato . Per prassi cantonali, i ricorsi elettorali sono esenti da spese (RtiD I-2019 n. 3). Il ricorso del resto è legittimo alla luce dei motivi.

Per questi motivi, si chiede di decidere:

1.

Il reclamo/ricorso è accolto.

Di conseguenza:

In via principale, che il Consiglio di Stato, oltre a scusarsi in segno di buona fede per l’accaduto, emetta in tempi rapidissimi un comunicato nel quale inviti i cittadini a non tener conto della contestata argomentazione contenuta nell’opuscolo informativo.

In via subordinata, che il Consiglio di Stato renda noto tramite la stampa che la violazione del diritto federale data per certa nel testo dell’opuscolo riguardante le argomentazioni contro l’iniziativa è solo un’ipotesi tutta da verificare.

In via ulteriormente subordinata, che la votazione sia rinviata a data da stabilire con l’emanazione di un nuovo opuscolo corretto nel senso dell’informazione corretta dell’autorità.

2.

Non si prelevano tasse né spese né si assegnano ripetibili.

Con ossequio, Giorgio Ghiringhelli