Rimane fissato a 25
Deluse le aspettative dei socialisti
Il Gran Consiglio il 24 settembre 2013 ha approvato – per 38 voti contro 32 e 11 astensioni – il rapporto di maggioranza sottoscritto dagli onorevoli Stefano Steiger (relatore), Boneff, Bordoni Brooks, Caprara, Celio, Franscella, Pagani, Polli
È stata quindi approvata la
LEGGE
che modifica alcune norme della legislazione scolastica
Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino
– visto il messaggio 14 novembre 2012 n. 6713 del Consiglio di Stato;
– visto il rapporto parziale 2 di maggioranza 9 settembre 2013 n. 6713 R1 parz. 2 della Commissione speciale scolastica,
d e c r e t a :
I.
La legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 è modificata come segue:
Art. 16a (nuovo)
1Nelle sezioni con più di 22 allievi, o in altri casi particolari autorizzati dal Dipartimento, il Municipio ha la facoltà di assumere per tutto o parte dell’anno scolastico un docente di appoggio a orario parziale che coadiuvi il docente titolare.
2Con riferimento ai disposti dell’art. 34 cpv. 3 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954, lo Stato riconosce un contributo particolare per ogni unità didattica settimanale impartita dal docente d’appoggio.
Art. 25 (nuovo)
1Nelle sezioni monoclasse e biclassi con più di 22 allievi e nelle sezioni con tre o più classi, o in altri casi particolari autorizzati dal Dipartimento, il Municipio ha la facoltà di assumere per tutto o per parte dell’anno scolastico un docente di appoggio a orario parziale che coadiuvi il docente titolare tenendo eventualmente anche le lezioni di materie speciali.
2Con riferimento ai disposti dell’art. 34 cpv. 3 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954, lo Stato riconosce un contributo particolare per ogni unità didattica settimanale impartita dal docente d’appoggio.
II.
In caso di accettazione in votazione popolare dell’iniziativa popolare elaborata in materia legislativa del 26 agosto 2009 “Per la modifica della legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996” la presente legge decade.
III.
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.
Commento (fdm). Il consigliere di Stato Bertoli teneva molto alla diminuzione del fatidico 25 (che avrebbe avuto come unica conseguenza pratica l’aumento della spesa statale). Sarebbe stata, soprattutto, una “vittoria” di prestigio per lui, ma questa gli è stata negata. Teoricamente i socialisti potrebbero tentare il referendum. Probabilmente sarebbe una pessima idea.