INIZIATIVA PARLAMENTARE GENERICA
I sussidi costituiscono un importante componente della spesa pubblica
I sussidi sono prestazioni quantificabili in denaro accordate a terzi senza un’usuale controprestazione di mercato, che hanno lo scopo di assicurare o promuovere l’adempimento di compiti specifici di pubblico interesse.
I sussidi fungono, tra l’altro, da incentivi per promuovere o assicurare determinati compiti assunti da terzi, siano essi enti pubblici o privati, d’interesse per il cantone.
Con il sussidio una determinata attività risulta economicamente più conveniente e viene così incentivata e facilitata la sua realizzazione.
Nell’ambito della spesa pubblica i sussidi rappresentano una componente molto importante, basta andare a leggere i conti consuntivi e il resoconto del Fondo Sport-Toto. Si tratta di parecchi milioni di franchi ogni anno che lo Stato versa ad Enti pubblici, Parapubblici, associazioni, società, privati.
I principali destinatari di sussidi nel nostro Cantone sono le istituzioni private, le economie private, le imprese ad economia mista, i comuni e i consorzi.
Le basi legali che regolamentano la concessione di sussidi
I principi generali e i criteri con cui vengono concessi i sussidi cantonali sono disciplinati dalla Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 (Lsuss; RL 10.2.7.1), legge quadro che contiene normative comuni applicabili a tutti i sussidi cantonali, regolati poi nel dettaglio da leggi o da decreti legislativi specifici, che contengono invece soprattutto disposizioni di carattere materiale (cfr. art. 7 Lsuss: il compito sussidiabile, le spese computabili, la forma e l’importo del sussidio, il carattere obbligatorio o facoltativo del sussidio, l’istanza competente per le decisioni).
Gli aspetti di ordine formale e procedurale sono invece contenuti nella citata Legge sui sussidi, secondo la quale è obbligatorio presentare domanda scritta per richiedere la concessione di un sussidio, corredata da tutte le informazioni necessarie per accertare i diritti dell’istante e per stabilire l’importo del sussidio.
Vi sono poi i fondi Swisslos e Sport-Toto, che dispongono di importanti riserve (il Fondo Swisslos di circa 18 milioni di fr, il Fondo Sport-toto quasi 14), la gestione delle quali è di competenza cantonale. In questo caso non si tratta di denaro pubblico in senso stretto, nel senso che i fondi non provengono dalle imposte, bensì dal gioco d’azzardo.
Si tratta ad ogni modo di soldi gestiti dallo Stato, destinati ad adempiere compiti di pubblica utilità e d’interesse generale nel Cantone, ciò che rende necessario affrontare il discorso all’interno della presente iniziativa, chiedendo l’applicazione anche a tali fondi delle richieste formulate dalla stessa.
La destinazione degli importi assegnati al Cantone Ticino dalla società cooperativa Swisslos Lotteria intercantonale è disciplinata dal Regolamento del Fondo Swisslos (RL 11.1.3.1.2). In questo contesto vengono stanziati annualmente sussidi a progetti e ad attività culturali e sociali d’interesse regionale e di pubblica utilità.
Il Regolamento del Fondo Sport-Toto (RL 11.1.3..1.3) funge invece da base legale per gli importi destinati al Fondo Sport-Toto, fondo che ha lo scopo di promuovere lo sport nell’ambito delle federazioni sportive. Tra gli altri, i contributi sono assegnati anche per l’acquisto di attrezzi e di materiale sportivo.
Soldi pubblici locali: spese e investimenti locali
Si è già detto che in generale, tutti i sussidi hanno lo scopo di aiutare finanziariamente realtà locali nell’adempiere i loro scopi. I soldi con cui vengono erogati i sussidi sono pubblici. È pertanto prioritario che chi riceve soldi dai ticinesi, li investa anche nel nostro Cantone. Non riteniamo infatti ammissibile, che un ente, un istituto o un privato che riceve importi pubblici dai contribuenti ticinesi per promuovere le proprie attività investa poi, senza dei motivi più che validi, all’estero, danneggiando quindi l’economia locale.
Esempi
Di esempi ce ne sono a iosa. Riguardano tutti, dal pubblico al privato, e parimenti tutti i settori, da quelli culturali, commerciali, sociali fino a quelli sportivi, pertanto non si ritiene necessario allestire un elenco. Da più parti e più volte sono stati denunciati, sia in ambito pubblico che privato, senza per contro sortire nessun esito o cambiamento sostanziale.
Ultimo in ordine di tempo quello del direttore della VISCOM Ticino Stefano Gazzaniga, per quanto riguarda l’ambito tipografico ed editoriale. L’articolo citato è scaricabile sul portale Ticinoline http://www.tio.ch/News/Ticino/Attualita/1049364/Basta-ricevere-soldi-dallo-Stato-e-spenderli-in-Italia ed è intitolato: “Basta ricevere soldi dallo Stato e spenderli in Italia”.
I sottoscritti iniziativisti ritengono pertanto necessario introdurre chiare disposizioni all’interno della Legge sui sussidi del 22 giugno 1994, che regolino innanzitutto e per tutti i sussidi cantonali che già al momento della formulazione della domanda di sussidio, l’istante sia chiamato a fornire indicazioni relative a dove e come intende spendere i propri fondi per raggiungere lo scopo prefissato e per il quale riceve anche un determinato sussidio.
Nella forma che l’elaborazione della presente iniziativa riterrà più opportuna, occorre stabilire che il principio che si chiede d’introdurre è quello che alla presentazione della domanda di sussidio, l’istante deve fornire chiare garanzie relativamente al fatto che egli intende ossequiare quanto obbligatoriamente disposto dalla legge, ovvero dare assoluta precedenza agli acquisti, di qualsiasi tipo, in Ticino.
Alla stessa stregua occorre regolamentare in modo preciso che un soggetto sussidiato potrà rivolgersi al mercato estero unicamente dietro esplicita giustificazione e qualora non fosse oggettivamente possibile recepire un determinato bene sul territorio ticinese o svizzero.
Sanzioni per i contravventori
Per rendere effettiva l’introduzione dell’obbligo postulato dall’iniziativa e a scopo deterrente, occorre poi prevedere specifiche sanzioni per i contravventori, la cui collocazione potrebbe essere integrata quale capoverso aggiuntivo all’art. 21 LSuss, disposizione che stabilisce le fattispecie penali specifiche e comuni applicabili in materia di sussidi cantonali.
Le sanzioni devono essere applicabili in tutti i settori. Eventuali investimenti all’estero devono essere giustificati e motivati (ad esempio, se è oggettivamente impossibile reperire un determinato bene sul mercato indigeno). Chi dispone di strutture o stabilimenti sia in Svizzera che all’estero e chiede sussidi, deve poi anche essere obbligato, per quanto possibile, a provvedere alla produzione esclusivamente nelle proprie sedi in Svizzera. Anche in questo senso, va fornito rendiconto e le contravvenzioni vanno sanzionate.
Diritto di verifica delle autorità
All’autorità è poi concesso diritto di verifica in tal senso: chi riceve sussidi deve pertanto essere in grado di fornire debito rendiconto sulle destinazione dei fondi delle attività sussidiate in qualsiasi momento. Del resto già oggi l’art. 8 LSuss prevede che l’obbligo d’informazione sussiste anche dopo la concessione del sussidio.
Alla luce delle considerazioni suesposte, con la presente iniziativa si chiede di:
• Apportare modifiche alla Legge sui sussidi cantonali, introducendo il principio che chi riceve un aiuto pubblico, lo deve impiegare e spendere nel Cantone o in Svizzera.
• Prevedere esplicite sanzioni ai contravventori ai sensi dei considerandi, modificando opportunamente l’art. 21 LSuss;
• Modificare nello stesso senso il Regolamento del Fondo Swisslos e il Regolamento del Fondo Sport-Toto.
• Se necessario, apportare le modifiche opportune ad altre leggi cantonali, per raggiungere lo scopo postulato dall’iniziativa
Amanda Rueckert (Lega) e Fiorenzo Dadò (PPD)