Opuscolo informativo per la nuova votazione sulla legittima difesa

Lodevole Consiglio di Stato,

con sentenza del 9 aprile 2021 il Tribunale federale ha accolto il ricorso del sottoscritto che chiedeva in particolare l’annullamento della votazione cantonale del 9 febbraio 2020 sull’iniziativa “Le vittime di aggressione non devono pagare i costi di una legittima difesa”, di cui il sottoscritto è il primo firmatario.

Come codesto Consiglio di Stato ha già avuto modo di indicare nel suo comunicato del 29 aprile scorso, la prossima data riservata alle votazioni è il 26 settembre 2021. Per tale occasione dovrà essere redatto un nuovo opuscolo informativo, ma visto che proprio questo opuscolo è stato la causa dell’annullamento della precedente votazione, ritengo che sarebbe opportuno chiarire alcune cose prima di assegnare agli iniziativisti il consueto termine di almeno 10 giorni per la presentazione di un testo con le argomentazioni a favore dell’iniziativa.

Quando a redigere testi “contrari alla verità” è il Governo

Come prima considerazione va detto che in base all’art. 10 cpv 5 del Regolamento sull’esercizio dei diritti politici (REDP) il Consiglio di Stato coinvolge nella redazione del testo a sostegno della domanda di iniziativa o di referendum il comitato promotore della domanda, ma “può rifiutare dei testi (…) manifestamenti contrari alla verità”. Nel caso che ci concerne, il Tribunale federale ha però accolto il ricorso confermando che ad essere contrari alla verità, in quanto “non oggettivi e in parte tendenziosi”, erano stati i testi governativi concernentile argomentazioni contrarie all’oggetto posto in votazione.

Dico ciò non con spirito polemico, ma costruttivo, perché in questa circostanza si è dimostrato che anche il CdS può sbagliare e che se gli iniziativisti avessero potuto visionare tali testi prima di redigere le loro argomentazioni, essi avrebbero potuto segnalare per tempo al CdS (prima cioè della pubblicazione dell’opuscolo) le irregolarità riscontrate, evitando così polemiche e strascichi ricorsuali ed evitando di dover rifare una votazione. E in ogni caso gli iniziativisti avrebbero in tal modo potuto riequilibrare l’informazione controbattendo nel loro testo alle contestate argomentazioni governative.

Le richieste degli iniziativisti

Per il futuro sarebbe dunque auspicabile che il CdS apportasse qualche modifica al Regolamento che disciplina questa materia, consentendo agli iniziativisti/referendisti di visionare le argomentazioni contrarie all’oggetto prima di redigere quelle a favore, e nominando un organo di vigilanza neutrale chiamato a prender posizione su eventuali contestazioni dei testi considerati da una parte o dall’altra “manifestamente contrari alla verità”, e ciò nell’interesse del diritto dei cittadini a farsi liberamente una propria opinione.

Per quanto concerne la votazione del 26 settembre sulla legittima difesa, in considerazione della particolarità della situazione e degli accertati torti subiti dagli iniziativisti, chiedo in particolare:

  • di poter visionare le argomentazioni contro l’iniziativa prima di dover presentare quelle a favore
  • in caso di risposta negativa, chiedo che il CdS informi gli iniziativisti se intende ancora riproporre (stavolta in forma dubitativa) le contestate argomentazioni su una possibile violazione del diritto federale o sulla possibile creazione di disparità di trattamento illecite e arbitrarie, da parte dell’iniziativa.

I dubbi sulla ricevibilità di un’iniziativa vanno sollevati al momento giusto

Come seconda considerazione vorrei invitare il Consiglio di Stato, in questa e in altre future occasioni, a evitare di utilizzare l’opuscolo informativo distribuito assieme al materiale di voto per sollevare illazioni o dubbi non comprovati (né comprovabili senza la decisione di un giudice) su possibili violazioni del diritto federale da parte dell’oggetto posto in votazione, perché ciò non sarebbe corretto.

Per quanto riguarda le iniziative popolari, il momento idoneo per sollevare simili dubbi è durante l’esame di ricevibilità delle stesse da parte del Gran Consiglio, cioè quell’esame di tipo prettamente giuridico volto ad accertare seun’iniziativa (o singole sue parti) è lesiva del diritto federale oppure no. Se è lesiva, allora l’iniziativa (o singole sue parti)dichiarata irricevibile e non può dunque essere posta in votazione popolare, e in tal caso gli iniziativisti hanno la possibilità di contestare questa decisione con un ricorso al Tribunale federale. Se invece non è lesiva, allora l’iniziativa è dichiarata ricevibile e va posta in votazione, a meno che un qualsiasi cittadino intenda contestare con un ricorso tale decisione.

Nel caso dell’iniziativa sulla legittima difesa, la ricevibilità era stata approvata dal Gran Consiglio (senza alcun voto contrario!) sulla base di due dettagliati pareri espressi dal consulente giuridico del Parlamento, e nessun cittadino aveva contestato con un ricorso tale decisione, che era così cresciuta in giudicato. Quindi già solo per questi motivi era alquanto scorretto, oltre che tardivo, sollevare dubbi tendenziosi nell’opuscolo informativo (per di più senza informarne preventivamente gli iniziativisti, impossibilitati dunque a replicare) su possibili violazioni del diritto federale da parte dell’iniziativa. Lo stesso Tribunale federale ha ammesso che la critica mossa al Consiglio di Stato dal ricorrente, ossia quella di aver ignorato la decisione di ricevibilità del Gran Consiglio, “non è priva di fondamento” (vedi punto 4.2).

I dubbi potranno essere chiariti solo in caso di approvazione dell’iniziativa

A questo punto, essendo ormai troppo tardi per contestare la ricevibilità già riconosciuta dal Gran Consiglio nel 2017 all’iniziativa sulla legittima difesa, l’unico modo per accertare senza ombra di dubbio se la stessa in qualche sua parte viola il diritto federale o crea delle disparità di trattamento illegali, arbitrarie e dunque anticostituzionali, sarebbe quella di presentare un ricorso contro la nuova norma (quella sul rimborso dei costi legali per chi è assolto per un reato commesso in stato di legittima difesa) che entrerebbe in vigore dopo l’approvazione dell’iniziativa. Ma per fare questa chiarezza giuridica occorrerebbe per l’appunto attendere che l’iniziativa venisse approvata! Qualsiasi illazione prima di allora sarebbe scorretta e tendenziosa!

E comunque il Tribunale federale, pur senza entrare nel merito della conformità o meno dell’iniziativa al diritto federale (quesito che esulava dall’oggetto della vertenza), ha già tenuto a precisare che “la circostanza che l’iniziativa si applicherebbe ad alcune fattispecie (ndr. cioè alla legittima difesa) e non ad altre, non significa ancora che essa comporterebbe l’asserita disparità di trattamento, espressione che lascia sottintendere e allude a un’inammissibile violazione dell’uguaglianza giuridica di cui all’art. 8 della Costituzione” (punto 4.5).

A tal proposito il consulente giuridico del Gran Consiglio, nel suo parere a favore della ricevibilità dell’iniziativa, aveva scritto che “il Tribunale federale condanna per prassi unicamente le discriminazioni insostenibili o arbitrarie” e che a suo giudizio “la “copertura” in oggetto, riservata a una categoria ben definita di imputati, per altro vittima di un’aggressione ingiusta (…,) difficilmente verrebbe recepita dal TF come “insostenibile o arbitraria”.

L’eventuale tentazione di seminare ancora dubbi senza alcuna prova nell’opuscolo informativo che dovrà essere redatto in vista della prossima votazione – ad esempio scrivendo che probabilmente una nuova votazione non servirà a niente” perché un ricorso contro la nuova norma “potrebbe far cadere di nuovo il castello di carte” (come lo scorso 3 maggio ha tendenziosamente scritto l’editorialista del giornale bellinzonese di Via Ghiringhelli, calandosi nel ruolo di novello esperto giuridico) – significherebbe non aver compreso il messaggio lanciato all’unisono dai cinque giudici federali che hanno accolto il ricorso del sottoscritto, ossia quello secondo cui non si deve cercare di influenzare l’esito dello scrutinio con un’informazione “non oggettiva e in parte tendenziosa , né completa, né accurata”.

Con ogni ossequio

Giorgio Ghiringhelli