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Iniziativa parlamentare

presentata nella forma generica da Eros Mellini e altri firmatari, volta a una modifica della Legge sull’esercizio dei diritti politici, affinché venga reintrodotta la possibilità della congiunzione delle liste nelle candidature per l’elezione del Consiglio di Stato, del Gran Consiglio, dei Municipi e dei Consigli comunali.

Premesse

1. Con l’adozione della Legge sull’esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998, è stata eliminata la possibilità della congiunzione delle liste in occasione delle elezioni cantonali e comunali.

2. Una decisione a suo tempo molto dibattuta, con pareri controversi a favore e contro, ognuno con motivazioni legittime. Da un lato la volontà di impedire delle congiunzioni “contro natura” (Elezioni comunali a Lugano del 2000, congiunzione PPD-PS) – ancorché la definizione di “congiunzione contro natura” sia a dir poco soggettiva e addirittura arbitraria – dall’altro il desiderio di dare le massime possibilità di partecipazione alle piccole formazioni con qualche concreta possibilità di successo).

3. L’obbligo di unirsi in un’unica lista, derivante dall’eliminazione della possibilità di congiunzione, per utilizzare la definizione arbitraria citata sopra, è a nostro avviso più “contro natura” della possibilità di congiungere le liste mantenendo ogni partito le sue peculiarità e una presentazione infinitamente più chiara nei confronti dell’elettorato.

4. Alla luce dell’esperienza di questi anni, l’obbligo di una lista unica fra formazioni con sensibili differenze di seguito elettorale, fa sì che il vantaggio sia unilaterale per la formazione maggiore, mentre quella minore non ha in effetti alcuna possibilità di beneficiarne.
A titolo d’esempio, prendiamo una lista unica in cui una delle due compagini ha un seguito del 20% e l’altra del 7%.
Mentre con la congiunzione delle liste, l’elezione di un secondo o di un terzo candidato si basa sui resti dopo ogni turno di attribuzione, dando quindi il giusto valore alle singole forze partitiche, in una lista unica è chiaro che i candidati del primo partito – usufruendo di una quota di voti personali molto maggiori – lasciano ben poche possibilità di successo ai candidati della formazione minore.

5. Il mantenimento della possibilità di congiunzione delle liste per le elezioni nazionali non sembra avere causato gravi scompensi.

Alla luce di quanto sopra, si presenta la presente iniziativa generica volta a far sì che si modifichi la Legge sull’esercizio dei diritti politici, affinché venga reintrodotta la possibilità di congiunzione delle liste nelle elezioni cantonali e comunali.

Per il Gruppo UDC: Eros N. Mellini